Ecco il DDL CONDIVISO Misure relative ai terreni ricadenti in aree con criticità di tipo ambientale ai fini della salvaguardia della salute pubblica ...
☆☆☆☆☆ Hanno contribuito a questo progetto:
Alessandro Marchi Andrea Palastelli Antonio Giove Antonio Giovine Antonio Di Lauro Antonio Pepe Antonio Scalia Antonio Testa Bachisio Canu Bartolomeo Pepe Dario Picciafoco Domenico Lusciano Enza Sola Fabrizio Crisci Francesco Maesano Francesco De Angelis Francesco De Cesare Francesco Maesano Francesco Virtuoso Gaetano Stompanato Gian Luca Eusebi Borzelli Giuseppe Carpentieri Giuseppe Lanzetta Giuseppe Ziello Ileana Bego Ludovico D’elia Maya Belen Mejìas Manolo Ciancio Marco Cigolotti Marco Manna Marina Della Monica Minola Fusco Mirco San galli Nicola Manzo Nicola Vaticale Pasquale Guida Pasquale Meo Pier Giuseppe Meo Piero Disogra Riccardo Clarizia Ruggiero Spada Vincenzo Petrosino Salvatore Teriaca Simona Epifani Simona Valentina Marseglia Stefano de Crescenzo Stefano Girard Ubaldo Giardelli Vincenzo Petrosino Vito Bicchetti
L’ufficio Legislativo del M5S al Senato e 34 Anonimi
PREMESSA: considerazioni puramente politiche (al di fuori del disegno di legge) ☆☆☆☆☆ __________________________________________________________________
Immaginiamo e auspichiamo, come conseguenza della norma,
(e condizione fondamentale per garantire la sicurezza alimentare alla produzione e dei trattamenti):
un acquedotto dedicato all’uso irriguo controllabile e certificato; che possa servire i terreni in maniera efficiente e in sicurezza; ed uno altrettanto certificato e controllabile, distinto ma non sostitutivo rispetto a quello già esistente a cui dovrebbe affiancarsi solo per gli usi alimentari, che sia a bassa portata, in maniera da ridurre gli sprechi e la dispersione della risorsa attraverso le perdite della rete attuale.
la qual cosa permetterebbe al vecchio acquedotto di essere rifornito di acque non potabili ma buone per gli usi industriali e civili non connessi all’ alimentazione, e ridurrebbe a monte i costi di acquisizione e di trattamento delle acque potabili e, a valle, quelli di depurazione.
(lo studio di questo aspetto sarà conseguente all’ approvazione della norma)
Una infrastruttura di questo tipo sarebbe inoltre, olre che strumento di gestione intelligente e moderna di un risorsa sempre più rara, anche volano di una economia sostenibile, che promuova il rispetto dell’ambiente e delle risorse, e l’integrazione delle economie ricche delle città costiere con quelle povere delle zone interne,ricche si di acque incontaminate, ma povere,
Anche queste ultime potrebbero così tutelare il loro sviluppo e il diritto all’agiatezza dei propri cittadini basando la propria economia sulla tutela del suolo e dell’ambiente e sulla gestione della risorsa acqua;
Risorsa strettamente connessa allo stato del territorio, sempre più strategica e costosa:
Risorsa che contribuirebbe ad un benessere nuovo; benessere connesso anche ad una giusta remunerazione , finalizzata alla tutela dell’ambiente e della cultura, principalmente.
Remunerazione che noi crediamo possa essere doppia rispetto alle royalties derivabili da uno sftuttamento petrolifero, ad esempio, alternativo e incompatibile con questo progetto
i meccanismi messi in moto da questa norma, infine, comporteranno oltre che un risanamento sostanziale della qualità della vita per tutti i cittadini, e una minore spesa sanitaria,
concorreranno, altresì, anche per le zone di captazione delle acque, ad una gestione intelligente dell’ambiente e dello sviluppo contribuendo ad una ricchezza nuova, ad un benessere nuovo ed, in generale, ad una migliore qualità della vita per tutti i cittadini.
__________________________________________________________________ DDL BOZZA - REV.III
RELAZIONE INTRODUTTTIVA: Onorevoli Colleghi,
questa iniziativa è finalizzata a tutelare i cittadini dai rischi causati dalla contaminazione dei cibi da sostanze tossiche, cancerogene, teratogene, mutagene e/o in grado di alterare il sistema endocrino presenti nei terreni e nelle acque di falda.
Le sostanze tossiche sono quelle che, se inalate, ingerite o assimilate per altre vie portano ad effetti acuti o cronici sulla salute e possono causare anche la morte dei soggetti esposti.
Le sostanze cancerogene sono tutte quelle sostanze che possono indurre il cancro o che sono in grado di aumentarne la frequenza di insorgenza in una popolazione esposta.
Le sostane teratogene sono quelle la cui assunzione può determinare un’alterazione nel corretto sviluppo fetale.
Le sostanze mutagene sono quelle in grado di modificare il DNA inducendo delle mutazioni. L’esposizione agli agenti mutageni può determinare la comparsa di difetti genetici della progenie dei soggetti che l’hanno subita e/o causare l’insorgenza di tumori.
Le sostanze in grado di alterare il sistema endocrino mimano l’azione degli ormoni normalmente prodotti dalle ghiandole endocrine. Nel corso dello sviluppo fetale, l’esposizione anche a singole molecole di tali composti puo’ essere sufficiente a determinare danni permanenti al feto. L’esposizione a tali sostanze, in particolare a quelle estrogeno-simili, è stata inoltre associata alla riduzione della fertilità maschile dell’uomo.
Molte delle sostanze con le caratteristiche di pericolosità descritte sono inoltre altamente stabili ed una volta rilasciate in ambiente, tendono a concentrarsi sui terreni da dove possono migrare nelle acque di falda. Gli inquinanti passano quindi nelle piante attraverso l’apparto radicale e tendono a concentrarsi nei loro tessuti. Ad eccezione delle popolazioni che vivono a ridosso delle fonti di emissioni, si stima che l’esposizione umana a tali inquinanti sia dovuta principalmente al consumo di alimenti contaminati. Cio’ puo’ avvenire per il consumo di frutta e verdura coltivati su terreni contaminati e/o di prodotti lattiero-caseari o carni provenienti da animali che abbiano pascolato su terreni contaminati. L’assunzione ripetuta di questi inquinanti porta al loro accumulo in organi e tessuti dove finiscono per esercitare la loro azione tossica. La norma si prefigge di: dare applicazione all’art.32 della costituzione sul diritto alla salute
garantire un reddito ed un’occupazione ai lavoratori ed ai proprietari di terreni inquinati per scarico diretto o indiretto di contaminanti da parte di terzi;
favorire l'uso, la manutenzione e la riqualificazione ambientale dei terreni compromessi dall’ inquinamento;
evitare l’abbandono e l’impoverimento di interi distretti con il conseguente degrado civile ed ambientale.
Lo spirito che muove questa proposta risiede nella convinzione che l’aumento di patologie indotte dall’esposizione ad inquinanti possa e debba essere prevenuto evitando che gli alimenti destinati all’alimentazione umana ed animali risultino contaminati.
È per questa ragione che si propone una certificazione dei terreni e delle acque destinati alla produzione alimentare, perché le acque irrigue sono il principale nutrimento per le piante, e se noi siamo quello che mangiamo, le piante sono quello che assorbono e assimilano.
A tal fine l’articolato della proposta è cosi’ concepito: all'art.1 si definiscono i criteri e si definiscono gli strumenti di individuazione delle aree a rischio in maniera che sia facilmente individuabile l’ambito di applicazione della norma all’art.2 si definiscono gli obblighi di caratterizzazione dei terreni e delle acque contaminati all’art.3 si definiscono i divieti finalizzati alla riduzione del rischio di esposizione ai contaminanti dell’uomo e degli animali; all’art.4 si definiscono le attività permesse al fine di garantire la produttività dei siti nel rispetto della tutela della salute umana all’art.5 si definiscono le competenze e le modalità operative del controllo al rispetto delle prescrizioni all’art.6 si descrivono le sanzioni per i trasgressori, all’art.7 si individuano le possibili forme di copertura finanziaria della norma per far fronte a concomitanti esigenze straordinarie, oltre quelle ambientali, quali l’emergenza lavoro
_____________ ARTICOLATO
Art.1 - Criteri per individuazione delle aree agricole contaminate da composti tossici, cancerogeni, teratogeni, mutageni e/o ormoni-simili
Le disposizioni di cui all’art.3 si applicano a: terreni agricoli e/o alle acque di falda per i quali analisi chimiche abbiano messo in evidenza la presenza di composti tossici, cancerogeni, teratogeni, mutageni e/o ormoni-simili, non riconducibili a fonti naturali, in concentrazioni superiori a quelle di cui all’art. 240,comma 1 lettera b) e che non ricadono nelle fattispecie di cui alla lettera c); i terreni agricoli la cui contaminazione di cui alla lettera a) 1 sia stata messa in evidenza da enti e/o agenzie internazionali presenti sul territori i terreni agricoli già inclusi nell’anagrafe regionale di cui all’art. 251, comma 1 del D.to L.vo 152 del 2006 e successive modificazioni o attraverso altri atti amministrativi emanati a livello provinciale e/o comunale
in deroga all’art.241 e fatto salvo quanto disposto all’art.245 comma 4 del D.to L.vo 152/2006 e successive modificazioni, tutti i cittadini, anche riuniti in associazione possono portare all'attenzione delle autorità competenti situazioni di contaminazione ai fini dell’individuazione delle aree a rischio di cui al punto 1 e/o di cui al successivo art.2.1 del presente atto nei casi in cui: si siano riscontrate patologie anche di natura neoplastica o malformazioni in animali e/o piante per le quali in letteratura sia stato ipotizzato un nesso di casualità con i composti inquinanti di origine antropogenica con frequenza superiore a quanto riscontrato in aree rurali non contaminate; si siano riscontrate patologie, anche neoplastiche o malformazioni nell’uomo per le quali in letteratura sia stato ipotizzato un nesso di casualità con i composti inquinanti di origine antropogenica con frequenza superiore a quanto riscontrato in aree rurali non contaminate;
entro 60 giorni dal ricevimento dalle segnalazioni di cui al punto 2 le autorità destinatarie inviano ai soggetti denuncianti un parere motivato sulle decisioni che intendono pendere;
Art.2 - Obbligo di caratterizzazione ambientale
Le autorità sanitarie e/o gli enti preposti alla tutela ambientale provvedono ad effettuare una caratterizzazione chimica dei terreni agricoli e/o delle acque usate a scopi irrigui per individuare la presenza di composti tossici, cancerogeni, teratogeni, mutageni e/o ormoni-simili nei casi previsti all’art.1, comma 2 lettere a) e b)
Qualora dalla caratterizzazione chimica i terreni destinati alla produzione alimentare e/o le acque irrigue dovessero presentare concentrazioni di sostanze inquinanti superiori quelle di cui all’art. 240,comma 1 lettera b) del D.to L.vo 152/2006 e successive modificazioni, le autorità preposte provvedono entro 30 giorni ad includere la zona tra quelle destinatarie dei provvedimenti di cui agli artt.3 e 4
Ai fini dell’accertamento dei soggetti responsabili della contaminazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 241,comma 2 del D.to L.vo 152/2006 e successive modificazioni anche ai fini risarcitori del danno;
Le modalità di esecuzione della caratterizzazione di cui al comma 1 sono indicate all’allegato I
Art. 3 – Divieti
Fato salvo quanto disposto all’art. 247 del D.to L.vo 152 del 2006 e successive modificazioni, nelle zone agricole di cui all’Art.1 ed in quelle ricomprese in un raggio di 3Km a partire dal limite esterno della zona contaminata oltre i limiti di legge si applicano le seguenti misure:
divieto di produzioni agro-alimentari destinate all’alimentazione umana e/o animale, divieto di pascolo, di caccia, di pesca, di raccolta di funghi e di piante officinali sospensione di tutti gli strumenti di semplificazione normativa divieto di attività artigianali e industriali in cui si impieghino o producano beni e/o rifiuti contenenti le sostanze di cui all’art.1 indipendentemente dalle quantità usate in fase produttiva, anche quali catalizzatori, o dalle concentrazioni nei rifiuti solidi, reflui liquidi o emissioni gassose divieto di attività estrattive di qualunque tipo e, in generale, attività che comportino la manomissione o movimentazione dei terreni contaminati e/o l’emungimento delle acqua di falda a scopo irriguo e/o alimentare;
le misure di cui al punto 1 rimangono in vigore fino ad avvenuta bonifica ad opera dei responsabili della contaminazione ovvero delle amministrazioni locali nel caso di impossibilità di accertare le responsabilità come da art.250 del D.to L.vo 152 del 2006 e successive modificazioni;
la bonifica deve essere finalizzata al totale ripristino ambientale e la sua esecuzione deve essere conforme a quanto previsto all’art. 248 comma 2 del D.to L.vo 152 del 2006 e successive modificazioni;
Art.4 – Attività consentite
Sui terreni di cui all’art1 e fino ad avvenuta bonifica sono consentite le seguenti attività:
coltivazioni isolate dal terreno ed irrigate con acque non contaminate; coltivazioni a scopo industriale, di piante da fiore, ornamentali, essenze forestali non da frutto, piante destinate alla bioedilizia coltivazioni di essenze vegetali con capacità di fito-depurazione e fito-estrazione operazioni di bonifica, pulizia, riciclo e riuso dei materiali recuperati, iniziative volte a ridurre l'immissione in atmosfera di gas serra che non siano in contrasto con quanto previsto all’art.3 realizzazione di impianti per la produzione di energia solare e/o eolica edificazione di strutture non permanenti adibite a pertinenze agricole, attività di controllo, analisi chimiche, ricerche, studi scientifici inerenti le attività consentite e necessarie ai sistemi di recupero o di produzione energetica l'assemblaggio artigianale e lo stoccaggio momentaneo di manufatti prodotti in loco limitatamente agli scarti e/o residui di produzione, in quanto parti non destinabili ad altro impiego: la produzione di biomasse finalizzate alla produzione energetica, che non sia destinata ad un uso domestico.
I prodotti di cui alle attività elencate al precedente punto 1, lettere a-g, devono essere muniti di certificazione rilasciata da soggetti autorizzati e iscritti ad un apposito albo realizzato all'uopo. La certificazione dovrà attestare che i manufatti prodotti non sono in grado di rilasciare sostanze tossiche eventualmente incorporate durante la permanenza nei siti contaminati. Detta certificazione dovrà inoltre contenere indicazioni sul corretto smaltimento delle materie prime e seconde e dei residui di produzione in modo da garantire che le sostanze eventualmente presenti non vengano reimmesse nell’ambiente attraverso i processi di smaltimento
Art.5 – Attività di controllo
fatte salve le disposizioni di cui all’art.248 comma 2 del D.to L.vo 152 del 2006 e successive modificazioni, i comuni entro cui ricadano i terreni di cui agli artt.1 e 2 del presente atto provvedono all’istituzione di un tavolo di trasparenza, senza oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione, di cui fanno parte i rappresentanti delle istituzioni, i proprietari o i gestori dei terreni posti sotto vincolo ed i singoli cittadini o le associazioni che ne esprimano la volontà;
ai soggetti che partecipano al tavolo di cui al punto 2, nonché ad ogni singolo cittadino che ne faccia richiesta, vengono forniti tutti i documenti tecnici ed amministrativi relativi alle misure nonché ad ogni altro atto pertinente e rilevante;
le autorità competenti provvedono a pubblicare sul loro sito web, entro le 48 successive alla loro disponibilità, tutte le informazioni, i verbali di riunioni ed i documenti tecnici relativi ai siti contaminati;
Art. 6 – Sanzioni
Fatte salve le misure di cui all’art.257 comma 2 del D.to L.vo 152/2006 e successive modificazioni, ai soggetti responsabili della contaminazione sono applicate, inoltre, le seguenti disposizioni:
il ripristino delle caratteristiche ambientali originarie mediante bonifica; il risarcimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per l’accertamento dell’illecito; il risarcimento dei danni economici causati ai proprietari e/o ai conduttori dei terreni posti sotto vincolo; l’esclusione dai programmi di finanziamento pubblici, diretti o mediante gare e/o bandi; la revoca di concessioni ed autorizzazioni alla produzione eventualmente ancora in essere
i pubblici ufficiali responsabili delle attività di cui all’art. 5.1 che non ottemperino nei modi e nei tempi consoni a garantire la corretta applicazione della presente legge è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un quinto dello stipendio ed il doppio dello stesso;
in caso di recidiva delle inadempienze di cui al comma 2 del presente articolo , è prevista una pena fino a un anno di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 ed il licenziamento
Art.7 – copertura finanziaria
La copertura finanziaria delle misure previste ad attuazione della presente legge è individuata nelle seguenti fonti:
nel caso in cui la fonte di inquinamento sia individuata in uno o più impianti di produzione di energia assimilata alle fonti rinnovabili che dovesse fruire di incentivi CIP6 o similari la copertura finanziaria per le azioni di cui agli artt.2, 3 comma 2 e 6 viene garantita dal trasferimento degli incentivi concessi e/o previsti alle autorità preposte al controllo fino ad avvenuta bonifica integrale del sito
nei casi di cui all’art.250 del D.to L.vo 152 del 2006 e successive modificazioni per le attività di bonifica si concede la possibilità di accesso ai fondi per la ricerca per le produzioni innovative di essenze in grado di estrarre dal terreno o dalle acque di falda le sostanze inquinanti o che siano in grado di trasformarle in composti innocui per la salute umana ed ambientale
dall’utilizzo dei fondi FAS relativamente alla ricerca sui temi del bio-risanamento e la loro applicazione in campo
dalle sanzioni comminate ai colpevoli di reati ambientali;
dal ricavato dalla vendita dei beni sequestrati per reati ambientali;
dall’accesso al 5 per mille delle dichiarazioni IRPEF per le attività di cui agli artt.1 comma 2, art.2 commi 1 e 3, e art.4 comma 1 svolte da cooperative e/o associazioni di cittadini senza fini di lucro sottoposte ad un protocollo di trasparenza ed al controllo da parte del tavolo di cui all’art.5.2 ed il cui piano di lavoro sia preventivamenteapprovato dal ministero dell'ambiente e quello delle attività produttive
dall’attuazione di strumenti di “finanza etica” quali azionariato popolare, micro-credito, compartecipazione di sevizio e prestazioni di cui i cittadini interessati dallo stato di compromissione ambientale potranno eventualmente farsi promotori.
☆☆☆☆☆ Hanno contribuito a questo progetto:
Alessandro Marchi Andrea Palastelli Antonio Giove Antonio Giovine Antonio Di Lauro Antonio Pepe Antonio Scalia Antonio Testa Bachisio Canu Bartolomeo Pepe Dario Picciafoco Domenico Lusciano Enza Sola Fabrizio Crisci Francesco Maesano Francesco De Angelis Francesco De Cesare Francesco Maesano Francesco Virtuoso Gaetano Stompanato Gian Luca Eusebi Borzelli Giuseppe Carpentieri Giuseppe Lanzetta Giuseppe Ziello Ileana Bego Ludovico D’elia Maya Belen Mejìas Manolo Ciancio Marco Cigolotti Marco Manna Marina Della Monica Minola Fusco Mirco San galli Nicola Manzo Nicola Vaticale Pasquale Guida Pasquale Meo Pier Giuseppe Meo Piero Disogra Riccardo Clarizia Ruggiero Spada Vincenzo Petrosino Salvatore Teriaca Simona Epifani Simona Valentina Marseglia Stefano de Crescenzo Stefano Girard Ubaldo Giardelli Vincenzo Petrosino Vito Bicchetti
L’ufficio Legislativo del M5S al Senato e 34 Anonimi
PREMESSA: considerazioni puramente politiche (al di fuori del disegno di legge) ☆☆☆☆☆ __________________________________________________________________
Immaginiamo e auspichiamo, come conseguenza della norma,
(e condizione fondamentale per garantire la sicurezza alimentare alla produzione e dei trattamenti):
un acquedotto dedicato all’uso irriguo controllabile e certificato; che possa servire i terreni in maniera efficiente e in sicurezza; ed uno altrettanto certificato e controllabile, distinto ma non sostitutivo rispetto a quello già esistente a cui dovrebbe affiancarsi solo per gli usi alimentari, che sia a bassa portata, in maniera da ridurre gli sprechi e la dispersione della risorsa attraverso le perdite della rete attuale.
la qual cosa permetterebbe al vecchio acquedotto di essere rifornito di acque non potabili ma buone per gli usi industriali e civili non connessi all’ alimentazione, e ridurrebbe a monte i costi di acquisizione e di trattamento delle acque potabili e, a valle, quelli di depurazione.
(lo studio di questo aspetto sarà conseguente all’ approvazione della norma)
Una infrastruttura di questo tipo sarebbe inoltre, olre che strumento di gestione intelligente e moderna di un risorsa sempre più rara, anche volano di una economia sostenibile, che promuova il rispetto dell’ambiente e delle risorse, e l’integrazione delle economie ricche delle città costiere con quelle povere delle zone interne,ricche si di acque incontaminate, ma povere,
Anche queste ultime potrebbero così tutelare il loro sviluppo e il diritto all’agiatezza dei propri cittadini basando la propria economia sulla tutela del suolo e dell’ambiente e sulla gestione della risorsa acqua;
Risorsa strettamente connessa allo stato del territorio, sempre più strategica e costosa:
Risorsa che contribuirebbe ad un benessere nuovo; benessere connesso anche ad una giusta remunerazione , finalizzata alla tutela dell’ambiente e della cultura, principalmente.
Remunerazione che noi crediamo possa essere doppia rispetto alle royalties derivabili da uno sftuttamento petrolifero, ad esempio, alternativo e incompatibile con questo progetto
i meccanismi messi in moto da questa norma, infine, comporteranno oltre che un risanamento sostanziale della qualità della vita per tutti i cittadini, e una minore spesa sanitaria,
concorreranno, altresì, anche per le zone di captazione delle acque, ad una gestione intelligente dell’ambiente e dello sviluppo contribuendo ad una ricchezza nuova, ad un benessere nuovo ed, in generale, ad una migliore qualità della vita per tutti i cittadini.
__________________________________________________________________ DDL BOZZA - REV.III
RELAZIONE INTRODUTTTIVA: Onorevoli Colleghi,
questa iniziativa è finalizzata a tutelare i cittadini dai rischi causati dalla contaminazione dei cibi da sostanze tossiche, cancerogene, teratogene, mutagene e/o in grado di alterare il sistema endocrino presenti nei terreni e nelle acque di falda.
Le sostanze tossiche sono quelle che, se inalate, ingerite o assimilate per altre vie portano ad effetti acuti o cronici sulla salute e possono causare anche la morte dei soggetti esposti.
Le sostanze cancerogene sono tutte quelle sostanze che possono indurre il cancro o che sono in grado di aumentarne la frequenza di insorgenza in una popolazione esposta.
Le sostane teratogene sono quelle la cui assunzione può determinare un’alterazione nel corretto sviluppo fetale.
Le sostanze mutagene sono quelle in grado di modificare il DNA inducendo delle mutazioni. L’esposizione agli agenti mutageni può determinare la comparsa di difetti genetici della progenie dei soggetti che l’hanno subita e/o causare l’insorgenza di tumori.
Le sostanze in grado di alterare il sistema endocrino mimano l’azione degli ormoni normalmente prodotti dalle ghiandole endocrine. Nel corso dello sviluppo fetale, l’esposizione anche a singole molecole di tali composti puo’ essere sufficiente a determinare danni permanenti al feto. L’esposizione a tali sostanze, in particolare a quelle estrogeno-simili, è stata inoltre associata alla riduzione della fertilità maschile dell’uomo.
Molte delle sostanze con le caratteristiche di pericolosità descritte sono inoltre altamente stabili ed una volta rilasciate in ambiente, tendono a concentrarsi sui terreni da dove possono migrare nelle acque di falda. Gli inquinanti passano quindi nelle piante attraverso l’apparto radicale e tendono a concentrarsi nei loro tessuti. Ad eccezione delle popolazioni che vivono a ridosso delle fonti di emissioni, si stima che l’esposizione umana a tali inquinanti sia dovuta principalmente al consumo di alimenti contaminati. Cio’ puo’ avvenire per il consumo di frutta e verdura coltivati su terreni contaminati e/o di prodotti lattiero-caseari o carni provenienti da animali che abbiano pascolato su terreni contaminati. L’assunzione ripetuta di questi inquinanti porta al loro accumulo in organi e tessuti dove finiscono per esercitare la loro azione tossica. La norma si prefigge di: dare applicazione all’art.32 della costituzione sul diritto alla salute
garantire un reddito ed un’occupazione ai lavoratori ed ai proprietari di terreni inquinati per scarico diretto o indiretto di contaminanti da parte di terzi;
favorire l'uso, la manutenzione e la riqualificazione ambientale dei terreni compromessi dall’ inquinamento;
evitare l’abbandono e l’impoverimento di interi distretti con il conseguente degrado civile ed ambientale.
Lo spirito che muove questa proposta risiede nella convinzione che l’aumento di patologie indotte dall’esposizione ad inquinanti possa e debba essere prevenuto evitando che gli alimenti destinati all’alimentazione umana ed animali risultino contaminati.
È per questa ragione che si propone una certificazione dei terreni e delle acque destinati alla produzione alimentare, perché le acque irrigue sono il principale nutrimento per le piante, e se noi siamo quello che mangiamo, le piante sono quello che assorbono e assimilano.
A tal fine l’articolato della proposta è cosi’ concepito: all'art.1 si definiscono i criteri e si definiscono gli strumenti di individuazione delle aree a rischio in maniera che sia facilmente individuabile l’ambito di applicazione della norma all’art.2 si definiscono gli obblighi di caratterizzazione dei terreni e delle acque contaminati all’art.3 si definiscono i divieti finalizzati alla riduzione del rischio di esposizione ai contaminanti dell’uomo e degli animali; all’art.4 si definiscono le attività permesse al fine di garantire la produttività dei siti nel rispetto della tutela della salute umana all’art.5 si definiscono le competenze e le modalità operative del controllo al rispetto delle prescrizioni all’art.6 si descrivono le sanzioni per i trasgressori, all’art.7 si individuano le possibili forme di copertura finanziaria della norma per far fronte a concomitanti esigenze straordinarie, oltre quelle ambientali, quali l’emergenza lavoro
_____________ ARTICOLATO
Art.1 - Criteri per individuazione delle aree agricole contaminate da composti tossici, cancerogeni, teratogeni, mutageni e/o ormoni-simili
Le disposizioni di cui all’art.3 si applicano a: terreni agricoli e/o alle acque di falda per i quali analisi chimiche abbiano messo in evidenza la presenza di composti tossici, cancerogeni, teratogeni, mutageni e/o ormoni-simili, non riconducibili a fonti naturali, in concentrazioni superiori a quelle di cui all’art. 240,comma 1 lettera b) e che non ricadono nelle fattispecie di cui alla lettera c); i terreni agricoli la cui contaminazione di cui alla lettera a) 1 sia stata messa in evidenza da enti e/o agenzie internazionali presenti sul territori i terreni agricoli già inclusi nell’anagrafe regionale di cui all’art. 251, comma 1 del D.to L.vo 152 del 2006 e successive modificazioni o attraverso altri atti amministrativi emanati a livello provinciale e/o comunale
in deroga all’art.241 e fatto salvo quanto disposto all’art.245 comma 4 del D.to L.vo 152/2006 e successive modificazioni, tutti i cittadini, anche riuniti in associazione possono portare all'attenzione delle autorità competenti situazioni di contaminazione ai fini dell’individuazione delle aree a rischio di cui al punto 1 e/o di cui al successivo art.2.1 del presente atto nei casi in cui: si siano riscontrate patologie anche di natura neoplastica o malformazioni in animali e/o piante per le quali in letteratura sia stato ipotizzato un nesso di casualità con i composti inquinanti di origine antropogenica con frequenza superiore a quanto riscontrato in aree rurali non contaminate; si siano riscontrate patologie, anche neoplastiche o malformazioni nell’uomo per le quali in letteratura sia stato ipotizzato un nesso di casualità con i composti inquinanti di origine antropogenica con frequenza superiore a quanto riscontrato in aree rurali non contaminate;
entro 60 giorni dal ricevimento dalle segnalazioni di cui al punto 2 le autorità destinatarie inviano ai soggetti denuncianti un parere motivato sulle decisioni che intendono pendere;
Art.2 - Obbligo di caratterizzazione ambientale
Le autorità sanitarie e/o gli enti preposti alla tutela ambientale provvedono ad effettuare una caratterizzazione chimica dei terreni agricoli e/o delle acque usate a scopi irrigui per individuare la presenza di composti tossici, cancerogeni, teratogeni, mutageni e/o ormoni-simili nei casi previsti all’art.1, comma 2 lettere a) e b)
Qualora dalla caratterizzazione chimica i terreni destinati alla produzione alimentare e/o le acque irrigue dovessero presentare concentrazioni di sostanze inquinanti superiori quelle di cui all’art. 240,comma 1 lettera b) del D.to L.vo 152/2006 e successive modificazioni, le autorità preposte provvedono entro 30 giorni ad includere la zona tra quelle destinatarie dei provvedimenti di cui agli artt.3 e 4
Ai fini dell’accertamento dei soggetti responsabili della contaminazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 241,comma 2 del D.to L.vo 152/2006 e successive modificazioni anche ai fini risarcitori del danno;
Le modalità di esecuzione della caratterizzazione di cui al comma 1 sono indicate all’allegato I
Art. 3 – Divieti
Fato salvo quanto disposto all’art. 247 del D.to L.vo 152 del 2006 e successive modificazioni, nelle zone agricole di cui all’Art.1 ed in quelle ricomprese in un raggio di 3Km a partire dal limite esterno della zona contaminata oltre i limiti di legge si applicano le seguenti misure:
divieto di produzioni agro-alimentari destinate all’alimentazione umana e/o animale, divieto di pascolo, di caccia, di pesca, di raccolta di funghi e di piante officinali sospensione di tutti gli strumenti di semplificazione normativa divieto di attività artigianali e industriali in cui si impieghino o producano beni e/o rifiuti contenenti le sostanze di cui all’art.1 indipendentemente dalle quantità usate in fase produttiva, anche quali catalizzatori, o dalle concentrazioni nei rifiuti solidi, reflui liquidi o emissioni gassose divieto di attività estrattive di qualunque tipo e, in generale, attività che comportino la manomissione o movimentazione dei terreni contaminati e/o l’emungimento delle acqua di falda a scopo irriguo e/o alimentare;
le misure di cui al punto 1 rimangono in vigore fino ad avvenuta bonifica ad opera dei responsabili della contaminazione ovvero delle amministrazioni locali nel caso di impossibilità di accertare le responsabilità come da art.250 del D.to L.vo 152 del 2006 e successive modificazioni;
la bonifica deve essere finalizzata al totale ripristino ambientale e la sua esecuzione deve essere conforme a quanto previsto all’art. 248 comma 2 del D.to L.vo 152 del 2006 e successive modificazioni;
Art.4 – Attività consentite
Sui terreni di cui all’art1 e fino ad avvenuta bonifica sono consentite le seguenti attività:
coltivazioni isolate dal terreno ed irrigate con acque non contaminate; coltivazioni a scopo industriale, di piante da fiore, ornamentali, essenze forestali non da frutto, piante destinate alla bioedilizia coltivazioni di essenze vegetali con capacità di fito-depurazione e fito-estrazione operazioni di bonifica, pulizia, riciclo e riuso dei materiali recuperati, iniziative volte a ridurre l'immissione in atmosfera di gas serra che non siano in contrasto con quanto previsto all’art.3 realizzazione di impianti per la produzione di energia solare e/o eolica edificazione di strutture non permanenti adibite a pertinenze agricole, attività di controllo, analisi chimiche, ricerche, studi scientifici inerenti le attività consentite e necessarie ai sistemi di recupero o di produzione energetica l'assemblaggio artigianale e lo stoccaggio momentaneo di manufatti prodotti in loco limitatamente agli scarti e/o residui di produzione, in quanto parti non destinabili ad altro impiego: la produzione di biomasse finalizzate alla produzione energetica, che non sia destinata ad un uso domestico.
I prodotti di cui alle attività elencate al precedente punto 1, lettere a-g, devono essere muniti di certificazione rilasciata da soggetti autorizzati e iscritti ad un apposito albo realizzato all'uopo. La certificazione dovrà attestare che i manufatti prodotti non sono in grado di rilasciare sostanze tossiche eventualmente incorporate durante la permanenza nei siti contaminati. Detta certificazione dovrà inoltre contenere indicazioni sul corretto smaltimento delle materie prime e seconde e dei residui di produzione in modo da garantire che le sostanze eventualmente presenti non vengano reimmesse nell’ambiente attraverso i processi di smaltimento
Art.5 – Attività di controllo
fatte salve le disposizioni di cui all’art.248 comma 2 del D.to L.vo 152 del 2006 e successive modificazioni, i comuni entro cui ricadano i terreni di cui agli artt.1 e 2 del presente atto provvedono all’istituzione di un tavolo di trasparenza, senza oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione, di cui fanno parte i rappresentanti delle istituzioni, i proprietari o i gestori dei terreni posti sotto vincolo ed i singoli cittadini o le associazioni che ne esprimano la volontà;
ai soggetti che partecipano al tavolo di cui al punto 2, nonché ad ogni singolo cittadino che ne faccia richiesta, vengono forniti tutti i documenti tecnici ed amministrativi relativi alle misure nonché ad ogni altro atto pertinente e rilevante;
le autorità competenti provvedono a pubblicare sul loro sito web, entro le 48 successive alla loro disponibilità, tutte le informazioni, i verbali di riunioni ed i documenti tecnici relativi ai siti contaminati;
Art. 6 – Sanzioni
Fatte salve le misure di cui all’art.257 comma 2 del D.to L.vo 152/2006 e successive modificazioni, ai soggetti responsabili della contaminazione sono applicate, inoltre, le seguenti disposizioni:
il ripristino delle caratteristiche ambientali originarie mediante bonifica; il risarcimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per l’accertamento dell’illecito; il risarcimento dei danni economici causati ai proprietari e/o ai conduttori dei terreni posti sotto vincolo; l’esclusione dai programmi di finanziamento pubblici, diretti o mediante gare e/o bandi; la revoca di concessioni ed autorizzazioni alla produzione eventualmente ancora in essere
i pubblici ufficiali responsabili delle attività di cui all’art. 5.1 che non ottemperino nei modi e nei tempi consoni a garantire la corretta applicazione della presente legge è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un quinto dello stipendio ed il doppio dello stesso;
in caso di recidiva delle inadempienze di cui al comma 2 del presente articolo , è prevista una pena fino a un anno di reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 ed il licenziamento
Art.7 – copertura finanziaria
La copertura finanziaria delle misure previste ad attuazione della presente legge è individuata nelle seguenti fonti:
nel caso in cui la fonte di inquinamento sia individuata in uno o più impianti di produzione di energia assimilata alle fonti rinnovabili che dovesse fruire di incentivi CIP6 o similari la copertura finanziaria per le azioni di cui agli artt.2, 3 comma 2 e 6 viene garantita dal trasferimento degli incentivi concessi e/o previsti alle autorità preposte al controllo fino ad avvenuta bonifica integrale del sito
nei casi di cui all’art.250 del D.to L.vo 152 del 2006 e successive modificazioni per le attività di bonifica si concede la possibilità di accesso ai fondi per la ricerca per le produzioni innovative di essenze in grado di estrarre dal terreno o dalle acque di falda le sostanze inquinanti o che siano in grado di trasformarle in composti innocui per la salute umana ed ambientale
dall’utilizzo dei fondi FAS relativamente alla ricerca sui temi del bio-risanamento e la loro applicazione in campo
dalle sanzioni comminate ai colpevoli di reati ambientali;
dal ricavato dalla vendita dei beni sequestrati per reati ambientali;
dall’accesso al 5 per mille delle dichiarazioni IRPEF per le attività di cui agli artt.1 comma 2, art.2 commi 1 e 3, e art.4 comma 1 svolte da cooperative e/o associazioni di cittadini senza fini di lucro sottoposte ad un protocollo di trasparenza ed al controllo da parte del tavolo di cui all’art.5.2 ed il cui piano di lavoro sia preventivamenteapprovato dal ministero dell'ambiente e quello delle attività produttive
dall’attuazione di strumenti di “finanza etica” quali azionariato popolare, micro-credito, compartecipazione di sevizio e prestazioni di cui i cittadini interessati dallo stato di compromissione ambientale potranno eventualmente farsi promotori.